20 Marzo 2020
CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 18 DEL 17.03.2020 «CURA ITALIA», SONO MOLTE LE PROROGHE CHE INTERESSANO I CITTADINI.
Di seguito un sunto delle informazioni più utili.
DOCUMENTI D’IDENTITA’ E DI RICONOSCIMENTO (ANCHE PATENTE)
All'art. 104 si stabilisce che “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
EDILIZIA URBANISTICA
All'art. 103 c. 2, si proroga la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, fino al 15 giugno 2020. Detta disposizione non si applica ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso decreto e di altri decreti emessi per contrastare il virus.
PROROGA DELLE SCADENZE PER LE REVISIONI DI AUTO E MOTO DI 3 MESI;
All'art. 92 c. 4 è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo
ASSICURAZIONI RC AUTO E MOTO
All'art. 125 c. 2 si proroga la validità assicurazioni RC auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza;
MULTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
All'art. 108 c. 2 si stabilisce che le sanzioni al codice della strada contestate o notificate (ricevute) dal 17 Marzo al 31 Maggio 2020 possono essere pagate con lo sconto del 30% entro n°30 giorni dalla data di notificazione.
UNIVERSITÀ
All'art. 101 c. 1 si sancisce che in deroga alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Ed è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
PERMESSI RETRIBUITI CON LEGGE 104
All'art. 24 c. 1 si stabilisce che il numero di giorni di permesso retribuito è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
PERIODO DI QUARANTENA EQUIPARATO ALLA MALATTIA
All'art. 26 c. 1 si fissa che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria (imposta) da parte dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento ed è escluso dal calcolo del numero massimo di giorni di malattia oltre il quale il datore di lavoro può licenziare. Occorre certificato medico redatto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. dello stesso articolo.
PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA E FOGLIO ROSA
Con il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti il permesso provvisorio di guida è prorogato sino al 30 giugno 2020, senza oneri, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento, non abbia potuto riunirsi. Il foglio rosa con scadenza compresa tra l’1 febbraio e il 30 aprile viene prorogato sino al 30 giugno 2020.
CQC – CFP
Con il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti la validità delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, è estesa sull’intero territorio nazionale fino al 30 giugno 2020
Questo documento verrà aggiornato con ulteriori informazioni.
Al seguente link trovate il DL completo:
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-17-marzo-2020/14333
Il Gruppo Cuggiono Democratica